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Cassazione, sentenza 29 aprile 2016, n. 8483, sez. VI - 2 civile

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Nullità per mancanza della concessione edilizia – Non applicazione.

La sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47/1985, art. 40, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita.

La nullità del preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico, può, tutt'al più, sostenersi di fronte ad una irregolarità urbanistica grave, come può essere l'assenza di permesso a costruire (o l'equiparata difformità totale), attesa, in ragione del combinato disposto, dagli artt. 1346 e 1418 c.c., l'impossibilità giuridica dell'oggetto, tale da giustificare legittimamente il rifiuto del promittente acquirente alla conclusione dell'atto definitivo di compravendita.