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Cassazione, sentenza 28 febbraio 2013, n. 5033, sez. II civile

Vendita - Promessa di vendita - Clausola del preliminare di vendita immobiliare escludente la risoluzione in caso di insanabilità urbanistica del bene - Contratto aleatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Impossibilità sopravvenuta della stipula del definitivo per l'incommerciabilità legale del bene - Conseguenze - Diritto del promissario acquirente alla restituzione della caparra - Sussistenza.

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - Clausola del preliminare di vendita immobiliare escludente la risoluzione in caso di insanabilità urbanistica del bene - Contratto aleatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Impossibilità sopravvenuta della stipula del definitivo per l'incommerciabilità legale del bene - Conseguenze - Diritto del promissario acquirente alla restituzione della caparra - Sussistenza.

La clausola del preliminare di compravendita di un immobile, con la quale le parti escludano la risoluzione per colpa del promittente alienante pure in caso di insanabilità urbanistica del bene, non vale, di per sé, a rendere aleatorio il contratto, il cui scopo comune è, in ogni caso, volto al trasferimento della proprietà, precludendo comunque l'abusività della costruzione, dovuta al mancato rilascio della concessione, la stipula del definitivo per impossibilità sopravvenuta, stante il divieto normativo di commerciabilità del bene, e perciò legittimando il promissario acquirente a richiedere la restituzione della caparra versata in occasione della promessa di vendita, la cui ritenzione è divenuta senza titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351, 1385, 1463 e 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 3676 del 1981, N. 23490 del 2009, N. 21229 del 2010, N. 1567 del 2011