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Cassazione, sentenza 24 novembre 2014, n. 24958, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del promissario acquirente - Efficacia nei confronti di terzi - Dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione - Conseguenze.


La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest'ultimo, in qualità di occupante dell'immobile, non è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione all'originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 550 del 2002