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Cassazione, sentenza 24 novembre 2011, n. 24841, sez. VI - 2 civile

 

Preliminare – Domanda di esecuzione in forma specifica – Modifica delle istanze originarie nel corso del giudizio – Diritto di recesso – Facoltà di ritenere la caparra confirmatoria – Sussiste.

In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l’esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova" in sede di gravame) la facoltà di cui all’art. 1385, comma 2, c.c., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un’istanza di ampiezza più ridotta rispetto all’azione di risoluzione.

(Nel caso di specie, l’iniziale proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non precludeva all’attrice la possibilità di avvalersi, in corso di causa, in sostituzione di tale originaria pretesa, della facoltà di recesso di cui all’art. 1385, comma 2, c.c.).

Massime precedenti Vedi: N. 7644 del 1994, N. 186 del 1999.