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Cassazione, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22343, sez. III civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare - Vincolo di in edificabilità del fondo oggetto del contratto – Mancata comunicazione all’acquirente - Da parte del venditore - Rilevanza - Fondamento – Interpretazione del contratto - Criteri di interpretazione soggettiva - Rilevanza - Portata – Conseguenze – Gravità dell’inadempimento – Valutazione da parte del giudice del merito – Valutazione – Spettanza – Erroneità - Conseguenze.


In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, da verificarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro ai sensi dell’art. 1363 c.c. in quanto per «senso letterale delle parole» va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì degli ulteriori criteri dell’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri d’interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del contratto, il primo essendo volto a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e il secondo consentendo di escludere -mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell’altrui interesse interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale.
La dichiarazione di garanzia ex articolo 1489 c.c. non va intesa in senso formalistico ma considerata alla stregua dell’affidamento che essa ingenera nella controparte, e allorquando risulta suscettibile di avere più sensi va intesa in termini consentanei con lo scopo pratico che il contratto è funzionalmente volto a realizzare, a fortiori in presenza di situazione determinata o di evento in fieri che il contratto renda inefficace o ineseguibile, come allorquando il fondo edificabile oggetto compravendita risulti gravato di vincoli imposti dall’Autorità Amministrativa, in tempi (anche) prossimi alla stipulazione contrattuale.
La valutazione della gravità dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali è rimessa al giudice del merito, ma è censurabile in cassazione in presenza di motivazione incongrua, come quella sostanziantesi nella mera apodittica e generica affermazione che la parte non ha dimostrato di avere adempiuto la prestazione dovuta.