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Cassazione, sentenza 21 marzo 2014, n. 6786, sez. III civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare – Risoluzione – Inadempimento del promissario acquirente – Non scarsa importanza – Non sussiste.


Nell’ambito del preliminare di compravendita di una casa in costruzione con clausola risolutiva espressa - secondo cui il contratto si sarebbe automaticamente sciolto in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di versare anche una sola delle rate previste, con la previsione del diritto della promittente venditrice di trattenere, a titolo di penale, le anticipazioni ricevute sino alla risoluzione – deve escludersi la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente laddove l’accollo del mutuo sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla stipulazione del definitivo, e dunque dopo l’insorgere dei contrasti fra le parti. Si osserva che, una volta eliminata l’incidenza del mutuo dal presunto inadempimento nei versamenti, il differenziale accertato dal CTU tra versato e dovuto risulta pari a un importo esiguo rispetto all’immobile da vendere, dovendosi all’uopo ricordare che la valutazione della gravità, nel bilanciamento degli interessi, è operazione dovuta anche in caso di diffida ad adempiere e che non può essere dichiarata la risoluzione ex articolo 1454, comma 2, c.c., chiesta in via subordinata dalla società venditrice, in quanto la norma citata impone la verifica della «non scarsa importanza» dell'inadempimento che deve essere, altresì, colpevole.