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Cassazione, sentenza 21 marzo 2013, n. 7210, sez. II civile

I) OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - Preliminare (compromesso).

Anche nella disciplina anteriore al d.lg. n. 286 del 1998, lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, era capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa; pertanto il contratto preliminare diretto a quell'acquisto non era nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero stesso.

II) LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - In genere - Straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato - Acquisto di immobile da adibire ad abitazione o sede dell'attività lavorativa - Deroga al principio di reciprocità ex art. 16 delle preleggi - Sussistenza - Fondamento.

Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente.