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Cassazione, sentenza 21 aprile 2015, n. 8108, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare – Adempimento – Offerta tardiva - Conseguenze.

Si puntualizza che nei contratti a prestazioni corrispettive, dal principio fissato dal terzo comma dell’articolo 1453 c.c., secondo il quale dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, si evince che l’adempimento o la valida offerta dell’adempimento, effettuati da una parte tardivamente, quale che sia l’entità del ritardo, non possono essere legittimamente rifiutati dall’altra parte, ove questa non abbia ancora proposto domanda per conseguire la risoluzione del contratto, e che, conseguentemente, tale domanda non può trovare fondamento in un ritardo dell’adempimento della controparte, il quale, ancorché abbia superato i limiti della tollerabilità, sia cessato prima della data della domanda stessa