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Cassazione, sentenza 20 novembre 2018, n. 29902, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Preliminare di vendita Clausola di accettazione dell’immobile nello stato di fatto e di diritto Clausola di stile Configurabilità - Carenza dell’impianto di riscaldamento Riduzione del prezzo in misura corrispondente al costo dei lavori di adeguamento Legittimità. 

 

Nell’attività d’interpretazione del contratto, il giudice di merito, che deve presumente che la clausola sia stata oggetto della volontà negoziale e quindi interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.), per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ), può negare l’efficacia della clausola, qualificandola di stile, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile l’attribuzione di qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero se la vaghezza e la genericità siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti.

(Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato la vaghezza, la genericità e l’assenza di qualsivoglia riferimento alle condizioni dell’impianto di riscaldamento nella clausola di accettazione dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della sottoscrizione del preliminare, pervenendo alla conclusione che la questione dell’adeguatezza dell’impianto non avesse costituito oggetto di specifica valutazione da parte dei contraenti, tanto più in considerazione della circostanza pacifica che la verifica delle condizioni dell’impianto era stata fatta in epoca successiva alla stipula del preliminare).