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Cassazione, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE - Preliminare per persona da nominare - Mancata fissazione del termine per la "electio amici" - Nomina svolta soltanto nel corso del giudizio ex art. 2932 cod. civ. - Tardività - Conseguenze.


In caso di preliminare di vendita nel quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltà di nominare un terzo fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, occorre che la nomina venga effettuata al più tardi in seno alla domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua tardività, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1403, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1405, Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Vedi: N. 13537 del 2011, N. 6612 del 2012