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Cassazione, sentenza 2 marzo 2015, n. 4164, sez. II civile

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - Preliminare di vendita di cosa altrui - Buona fede del promissario acquirente - Irrilevanza - Obbligo del promittente venditore di procurare l'acquisto entro il termine per la conclusione del definitivo - Sussistenza - Proponibilità immediata dell'azione di risoluzione da parte del promissario acquirente - Esclusione - Fondamento.


In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Massime precedenti Vedi: N. 18097 del 2014
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11624 del 2006