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Cassazione, sentenza 19 novembre 2015, n. 23683, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Preliminare di vendita immobiliare - Sopravvenienza di iscrizione ipotecaria - Facoltà del promissario di agire ex art. 2932 c.c. - Sussistenza.


In tema di preliminare di vendita immobiliare, la sopravvenienza di un'iscrizione ipotecaria sul bene non impedisce al promissario di esercitare l'azione ex art. 2932 c.c., potendo egli, in tal caso, sospendere il pagamento del prezzo e chiedere che la sentenza fissi condizioni e modalità di versamento idonee per un acquisto libero da vincoli e garantito da evizione.


CONTRATTI – VENDITA - Preliminare - Inadempimento del promittente venditore - Ipoteca sul bene - Prezzo formale del bene - Non sussiste.


Nel preliminare di vendita immobiliare, l'inadempienza del promittente all'obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione non osta a che il promissario possa decidere l'esecuzione in forma specifica a norma dell'articolo 2932 c.c., e comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall'eventualità dell'evizione.