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Cassazione, sentenza 16 settembre 2015, n. 18131, sez. Unite civili

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Contratto preliminare vendita - Fallimento del promittente venditore - Curatore - Facoltà di subentro o scioglimento dal contratto – Trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo concludere il contratto – Anteriorità rispetto alla dichiarazione fallimento - Conseguente.


In caso di fallimento del promittente venditore, la domanda - ex articolo 2932 c.c. - di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto trascritta prima dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, ma gli impedisce piuttosto di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.

Il giudice può senz’altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, a norma dell’articolo 2652, n. 2, c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento; si deve invece rilevare che, se la domanda trascritta non viene accolta, l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all’attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto.