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Cassazione, sentenza 16 marzo 2016, n. 5211, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Preliminare di vendita - Consegna della cosa e pagamento del prezzo prima del contratto definitivo - Anticipazione dell'effetto traslativo - Esclusione - Contratto di comodato collegato al preliminare - Configurabilità - Posizione del promissario acquirente - Conseguenze.


Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.