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Cassazione, sentenza 16 gennaio 2013, n. 952, sez. II civile

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Oggetto del preliminare di vendita immobiliare - Determinazione attraverso fatti storici anche successivi alla sua conclusione - Condizioni e limiti - Integrazione dei dati in sede di sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Inammissibilità - Requisiti di identificabilità dell'oggetto contrattuale nei negozi soggetti a forma "ad substantiam" - Accertamento spettante al giudice di merito - Fattispecie in tema di promessa di vendita di lotto da ricavarsi da più ampio mappale.

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - Oggetto del preliminare di vendita immobiliare - Determinazione attraverso fatti storici anche successivi alla sua conclusione - Condizioni e limiti - Integrazione dei dati in sede di sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Inammissibilità - Requisiti di identificabilità dell'oggetto contrattuale nei negozi soggetti a forma "ad substantiam" - Accertamento spettante al giudice di merito - Fattispecie in tema di promessa di vendita di lotto da ricavarsi da più ampio mappale.

L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1346, 1351, 1418 com. 2, 1470 e 2932, Cod. Proc. Civ. artt. 112 e 360

Massime precedenti Conformi: N. 11874 del 2002

Massime precedenti Vedi: N. 4474 del 1992, N. 7279 del 2006, N. 29849 del 2011