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Cassazione, sentenza 14 maggio 2015, n. 9883, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - Preliminare (compromesso).


In tema di preliminare di compravendita e quindi di responsabilità contrattuale, entrambe le parti sono tenute a rispettare l'impegno formalmente assunto: così, il promittente acquirente non può convocare il promittente alienante davanti al notaio soltanto per sottoscrivere una procura a vendere ed a favore di un terzo e non per stipulare l'atto definitivo. È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati l'assenza di impedimenti all'acquisto da parte del promittente acquirente, la scadenza del termine per la sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita e la formale comunicazione di recesso da parte del promittente venditore, venga ritenuto lecito il rifiuto di quest'ultimo a presentarsi davanti al notaio per sottoscrivere un atto differente da quello oggetto d'impegno bilaterale nel preliminare e, quindi, il successivo recesso.