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Cassazione, sentenza 14 aprile 2011, n. 8505, sez. II civile

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Nel contratto plurilaterale - Contratto preliminare - Vendita di un bene in comproprietà - Vendita della quota da parte del singolo comproprietario a condizioni e prezzo diverso - Configurabilità - Conseguenze - Inadempimento del promissario acquirente - Risoluzione parziale - Ammissibilità.

Ove un contratto preliminare abbia ad oggetto la compravendita di un bene appartenente a più proprietari, è possibile che il medesimo non costituisca un "unicum" inscindibile, perché ciascuno dei comproprietari può vendere la propria quota a prezzo diverso e stabilendo date diverse per la stipulazione del contratto definitivo; ne consegue, in tal caso, che, verificatosi l'inadempimento del promissario acquirente, ciascun promittente venditore può legittimamente chiedere la risoluzione della singola promessa di vendita contenuta in un documento più complesso, dovendosi ritenere ammissibile la risoluzione parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1351, 1453, 1459 e 1470.

Massime precedenti Vedi: n. 8983 del 2003, n. 6162 del 2006.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 7481 del 1993.