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Cassazione, sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Bene proveniente da donazione - Circostanza taciuta dal promittente venditore - Rifiuto della stipula da parte del compratore - Legittimità - Motivi.

 

In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’articolo 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.