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Cassazione, sentenza 11 giugno 2014, n. 13224, sez. II civile

PRELIMINARE - MORTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE – Stipula del definitivo.


La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare con riferimento all'unica prestazione cui le parti risultano obbligate, e cioè la prestazione della futura attività necessaria per la formazione del contratto definitivo; tuttavia di norma, la morte di una delle parti non dà luogo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, in quanto, come nella specie, nella posizione del defunto subentra l'erede, salve le poche eccezioni, legislativamente determinate, di posizioni giuridiche intrasmissibilimortis causa.

L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni (ossia l'alterazione del sinallagma contrattuale), non previsto al momento della conclusione del contratto e, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale.