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Cassazione, sentenza 11 giugno 2014, n. 13222, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare – Risoluzione – Non sussiste.


Deve ricordarsi che nel nostro sistema le disposizioni dell'articolo 1419 c.c. sono improntate al principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico: ne consegue che stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità; deve dunque essere esclusa la risoluzione del preliminare di vendita laddove detta prova sia mancante e anzi agli atti risulti che il promissario acquirente ha egualmente sottoscritto il contratto pur consapevole che non poteva essere venduta la porzione di orto espropriata ma in origine facente parte del compendio immobiliare.