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Cassazione, sentenza 10 marzo 2014, n. 5529, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare – Risoluzione consensuale – Fattispecie.

Laddove il contratto preliminare di compravendita immobiliare è stato oggetto di risoluzione per mutuo consenso, deve escludersi che la relativa scrittura privata possa essere qualificata come mandato a vendere dal quale scaturirebbe il preteso obbligo a vendere l’immobile oggetto del preliminare che si postula a carico di una delle parti. L’esercizio della facoltà di sciogliere il contratto esercitata dai contraenti con la scrittura privata non può sorgere, non configurandosi alcun diritto a disporre del bene, caducato ogni legame con l’esercitato recesso dal preliminare.