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Cassazione, sentenza 10 giugno 2010, n. 13987, sez. II civile

Vendita – Singole specie di vendita – Di cosa altrui - Preliminare di vendita di cosa altrui - Obbligo del promittente alienante - Oggetto - Adempimento - Modalità - Fattispecie.

In tema di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, l'obbligo del promittente venditore di procurare l'acquisto della proprietà della cosa può essere adempiuto sia mediante un siffatto acquisto da parte sua e con il trasferimento della relativa proprietà al promissario acquirente, sia mediante vendita diretta della cosa medesima dal terzo a detto promissario, purché tale trasferimento abbia luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso promittente alienante nell'ambito dei suoi rapporti con il proprietario e che quest'ultimo manifesti, in modo chiaro e inequivoco, la volontà di vendere il bene al promissario acquirente e in ragione dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del promittente venditore.

(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva escluso potesse ricondursi all'attività del promittente alienante l'acquisto da parte del promissario acquirente in quanto avvenuto a seguito di partecipazione ad un'asta pubblica e successiva aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351 e 1478.

Massime precedenti Vedi: n. 15035 del 2001, n. 14751 del 2006.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 11624 del 2006.