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Cassazione, sentenza, 17 luglio 2012, n. 12261, sez. II civile

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Preliminare di compravendita immobiliare - Azione di risoluzione per inadempimento del contratto - Documentata presentazione della domanda di concessione in sanatoria - Allegazione della mancata formazione del silenzio assenso - Onere della prova - Spettanza - Fattispecie.

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Preliminare di compravendita immobiliare - Azione di risoluzione per inadempimento del contratto - Documentata presentazione della domanda di concessione in sanatoria - Allegazione della mancata formazione del silenzio assenso - Onere della prova - Spettanza - Fattispecie.

Nella controversia tra privati, avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare relativo alla compravendita di un immobile, per il quale il promittente venditore abbia presentato la domanda di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove sia idoneamente documentata la presentazione dell'istanza di condono, è onere della parte interessata dimostrare la mancata successiva formazione del silenzio assenso, sufficiente per il conseguimento della sanatoria. (Nella specie, il promissario acquirente aveva dedotto, senza però darne prova, la sopravvenuta improcedibilità dell'istanza di condono, a causa dell'omesso tempestivo inoltro della documentazione richiesta al venditore dal Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351, 1453 e 1470, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 10276 del 2005, N. 13874 del 2009, N. 13231 del 2010