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Cassazione, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21286, sez. VI - 2 civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso" - Trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. della quota appartenente allo stipulante - Impossibilità.


In caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932, primo comma, cod. civ., solo "qualora sia possibile".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100,  Cod. Civ. art. 1103,  Cod. Civ. art. 1351,  Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Conformi: N. 6308 del 2008