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Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3132, sez. II civile

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - Preliminare di vendita - Pagamento dell’IVA - Agevolazione prima casa - Acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 c.c. - Richiesta del contribuente - Necessità - Momento della stessa - Individuazione - Fondamento.

 

 

In caso di stipulazione di un contratto preliminare nel quale le parti abbiano concordato il  corrispettivo in una misura tale da comprendere anche l'ammontare dell'imposta al cui pagamento    è tenuto il cedente, ai fini delle agevolazioni previste per la "prima casa", dalla nota II-bis all'art. l della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, le dichiarazioni di sussistenza delle condizioni ivi previste ove non siano state rese nel contratto preliminare e il contratto definitivo non sia stato stipulato con la conseguente proposizione della domanda di esecuzione  in  forma  specifica, possono essere rese anche nel corso del giudizio, fino alla  sentenza  pronunciata  a norma dell'art. 2932 c.c.