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Cassazione, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 254, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Pluralità di promittenti acquirenti costituenti un'unica parte negoziale - Adesione di uno di essi all'unilaterale scioglimento del rapporto operato dal promittente venditore - Richiesta degli altri promittenti di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ - Ammissibilità.

Quando una parte negoziale, nel senso di centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto, ha carattere soggettivamente complesso, essa resta insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono, e tale insensibilità si riflette anche su quelle posizioni; ne consegue, con riguardo ad ipotesi di preliminare di compravendita, che ove più soggetti si siano obbligati, con un'unica promessa, ad acquistare "pro indiviso" un immobile, l'adesione di uno dei promittenti compratori all'unilaterale recesso del promittente venditore non impedisce agli altri di chiedere l'emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., rendendosi acquirenti dell'intero immobile.