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Cassazione, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28375, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Inadempimento del promittente venditore - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

 

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, tenendo conto della rivalutazione dell'importo previsto in contratto solo nell'ipotesi in cui il prezzo sia stato pagato.

(Nella specie la sentenza impugnata è stata cassata perché, ai fini della determinazione del danno, si era proceduto alla rivalutazione monetaria anche se il prezzo era stato tempestivamente corrisposto al promittente venditore).