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Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20860, sez. VI -2 civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Contratto preliminare ad esecuzione anticipata - Diritto del promittente venditore agli interessi compensativi - Limiti.


Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Vedi: N. 3184 del 1991, N. 9043 del 2006