Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 19 settembre 2017, n. 21609, sez. VI – 2 civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Decesso di un promissario acquirente - Azione ex art. 2932 c.c. non esercitata da tutti i coeredi - Fondamento.

 

Nel caso di decesso di un promissario acquirente, qualora una pluralità di eredi subentri nel diritto a ottenere il trasferimento del bene in adempimento del preliminare concluso dal “de cuius” e solo alcuni di essi agiscano "ex" art. 2932 c.c., non avendo gli altri manifestato interesse all'acquisto, è possibile disporre il trasferimento coattivo della proprietà del bene in favore degli attori, poiché la "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne.