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Cassazione, ordinanza 14 giugno 2019, n. 16068, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Certificato di destinazione urbanistica - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Allegazione e produzione del documento anche nel corso del giudizio di appello e sino al momento della decisione - Sottrazione alle preclusioni - Configurabilità - Sussistenza - Mancanza della dichiarazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.
 

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il certificato di destinazione urbanistica costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.