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Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2012, n. 22820, sez. VI – 2 civile

 

Contratto preliminare di vendita – Mancata stipula del contratto definitivo – Assenza dell’indicazione del notaio – Imputabilità a una delle parti – Non sussiste.

In tema di contratti di compravendita, la mancata stipula del definitivo per l'assenza della designazione del notaio sul contratto preliminare non può essere addossata a una sola delle parti. Infatti la designazione del notaio per la redazione del contratto definitivo di compravendita, implicando un impegno di carattere economico e, nel contempo, richiedendo, per il carattere fiduciario della scelta, la convergenza della volontà dell'una e dell'altra parte, richiede un espresso accordo anche se successivo alla stipula del preliminare. Ne consegue che, in un contesto nel quale la mancata stipula del contratto definitivo risulta ascrivibile a entrambe le parti, ciascuna delle quali ha ritenuto comunque e per ragioni opposte di sciogliersi dallo stesso, si realizza un mutuo dissenso con il solo effetto restitutorio limitato all'importo della caparra confirmatoria maggiorata degli interessi.