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Cassazione, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11297, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Preliminare di vendita immobiliare - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

 

 

Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su   quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per  il  quale  è  richiesto "ex lege" l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto,  purché  l'intervenuta  convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, per identificare l'immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita, l'indicazione dell'ubicazione, dell'estensione, dei confini e della provenienza dello stesso).