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Cassazione, decreto 2 febbraio 2015, n. 1866, sez. VI - 2 civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Preliminare di vendita di bene in comunione - Fallimento di uno dei promittenti venditori anteriore alla stipula del preliminare - Incidenza - Conseguenze - Azione ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli altri promittenti - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, qualora uno dei promittenti venditori sia stato dichiarato fallito anteriormente alla stipula del preliminare (nella specie, di compravendita immobiliare) la relativa dichiarazione di volontà è invalida, sicché va escluso che l'accordo si sia concluso, ovvero che il promissario acquirente possa agire ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei restanti promittenti, in quanto, in mancanza di prova contraria, le singole manifestazioni di volontà dei contraenti non hanno specifica autonomia perché destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale sul presupposto che il bene costituisca un "unicum" inscindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1446, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 4227 del 2007

Massime precedenti Vedi: N. 17405 del 2009