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Cassazione, sentenza 9 maggio 2016, n. 9318, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare – Estremi della sanatoria intervenuta – Mancato riferimento – Domanda di trasferimento coattivo - Giudizio di appello – Documentazione inerente il pagamento delle due rate di oblazione – Decisività – Omessa pronuncia – Annullamento – Sussiste.

La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. mod., con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità dell’edificazione, all’eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all’atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronunzia della sentenza ex art. 2932 c.c., che tiene luogo di tale contratto.

(Nella specie la Corte di Appello – nel ritenere che non poteva farsi luogo alla valutazione della indispensabilità della documentazione di cui si chiedeva l’ammissione in appello perché il contratto preliminare mancava della indicazione degli estremi della concessione edilizia e della sanatoria – ha erroneamente inteso il precetto dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, incorrendo nella sua violazione, in quanto l’indicazione di tali elementi non era affatto necessaria ai fini della validità del contratto preliminare e i documenti comprovanti la concessione edilizia e la sanatoria ben potevano essere prodotti in sede di pronunzia della sentenza ex art. 2932 c.c.).