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* Cassazione, sentenza 24 novembre 2014, n. 24958, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - Preliminare (compromesso)


La risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo.
(Fattispecie relativa all'azione promossa da una società cooperativa per la risoluzione di un contratto preliminare relativo alla vendita di alcuni terreni e capannoni che, contestualmente, erano stati oggetto di un’ulteriore compravendita da parte della promittente venditrice; i promissari acquirenti erano stati inoltre immessi nel possesso, pur in presenza dell'accordo preliminare la cui efficacia era rivendicata nel giudizio).