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* Cassazione, sentenza 17 novembre 2017, n. 27321, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare – Preliminare – Clausola che vieta di svolgere attività in concorrenza – Contenuta nell’atto di provenienza – Natura obbligatoria e non reale della clausola – Recesso del promittente acquirente – Legittimità – Esclusione.

 

La clausola contrattuale che individua un patto di non concorrenza non è utile al fondo acquistato dal soggetto che beneficia del patto bensì all’azienda che l’acquirente esercita su di esso, sicché in tali ipotesi non si può parlare di servitù perché l’azienda come tale non si identifica con il fondo sul quale essa opera. Pertanto, la relativa clausola ha natura obbligatoria e non reale.