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* Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24325, sez. II civile

CONTRATTI - COMPRAVENDITA - Preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento del venditore - Conseguenze.

 

La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, stabilita dall'art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed a prescindere dell'imputabilità delle inadempienze, dell'obbligo di restituire le prestazioni già ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione di indebito. Pertanto, in ipotesi di pronunciata risoluzione di un contratto di compravendita di immobile per inadempimento del venditore sorge a carico dell'acquirente l'obbligo di corrispondere alla controparte - che ne abbia fatto espressa richiesta - l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene per il relativo periodo.