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* Cassazione, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15591, sez. VI – 2 civile

CONTRATTI – VENDITA - Di beni immobili – Contratto preliminare – Fallimento della società venditrice – Pagamento del bene da parte del compratore – Quietanza rilasciata dalla società in bonis – Contestazione dell'avvenuto pagamento da parte della curatela – Ammissibilità – Motivi.

 

 

Nei confronti del curatore del fallimento la quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375    c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che  il  curatore,  anche laddove si ponga nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una  parte processuale diversa dal fallito medesimo.

(Il documento, infatti, non ha efficacia vincolante ed è pertanto legittimo sollecitare la prova dell'effettivo versamento del corrispettivo in epoca anteriore al default).