CONTRATTI - Vitalizio alimentare –
Contratto di mantenimento – Privo di causa – Atto di liberalità - Sussiste.
In
tema di vitalizio alimentare il trasferimento di un altro bene, con un
contratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità
sopravvenuta dell’assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa
perché in tal modo l’ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla
precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di
sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un
diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.