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* Cassazione, sentenza 22 aprile 2016, n. 8209, sez. II civile

CONTRATTI - Vitalizio alimentare – Contratto di mantenimento – Privo di causa – Atto di liberalità - Sussiste.
In tema di vitalizio alimentare il trasferimento di un altro bene, con un contratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell’assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perché in tal modo l’ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.