CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL
CONTRATTO - PARZIALE - Nullità di singole clausole o di parti di esse -
Estensione all'intero contratto - Condizione - Onere della parte interessata di
provarne la inscindibile interdipendenza - Necessità.
La nullità di singole
clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a
tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da
invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non
avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da
nullità.