CONTRATTI - Compravendita -
Mancato rilascio del certificato di agibilità del bene - Promissario acquirente
- Mancata stipula del contratto definitivo - Sussiste.
Ai
sensi dell’art. 1477, comma 3, c.c., il venditore ha l’onere, ai sensi di
legge, di consegnare il certificato di agibilità. Pertanto il rifiuto, opposto
dal promissario acquirente, di stipulare la compravendita definitiva
dell’immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e
conformità alla concessione edilizia, deve ritenersi giustificato.