CONTRATTI
– APPALTO - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE)
- Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Vizi di costruzione -
Decorrenza del termine di decadenza – Ristoro – Non sussiste.
In
tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il
termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente
non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi
raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi
e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la
piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle
sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni
generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di
decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo
quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per
comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento
causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione
del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine
è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di
problemi di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue
possibili cause fin dal suo primo manifestarsi.
(Nella
specie, lo stesso ricorrente ha affermato che dall'insediamento nell'immobile,
subito dopo l'acquisto, ha percepito problemi termici che ne resero disagevole
l'utilizzo: in particolare si trattava di un eccessivo freddo in inverno e in
un surriscaldamento d'estate, di fronte ai quali cercò di ovviare fin dal primo
inverno utilizzando appieno l'impianto di riscaldamento, con un consumo più
elevato rispetto alla media e spese più elevate).