CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA -
ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE - Vendita con patto di riscatto o di retrovendita
a scopo di garanzia - Causa illecita - Configurabilità - Condizioni.
La vendita con patto di riscatto o di
retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può
rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto ogni
qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri
come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di
un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola
finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di
evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo
di restituire le somme ricevute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, art. 1418 art. 1470 e art. 2744
Massime
precedenti Conformi: N.
2725 del 2007