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Cassazione, sentenza 17 aprile 2014, n. 8957, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE - Vendita con patto di riscatto o di retrovendita a scopo di garanzia - Causa illecita - Configurabilità - Condizioni.

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, art. 1418 art. 1470 e art. 2744

Massime precedenti Conformi: N. 2725 del 2007