CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO -
Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di
contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa
dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto
atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni
del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene,
mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale
compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e
morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione
patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di
sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un
diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - Contratto atipico
di "vitalizio alimentare" - Caratteri - Differenze dalla rendita
vitalizia.
È legittimamente
configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art.
1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si
differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872
c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo
la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche
l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio,
suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non
predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la
natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale
motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce
delle sue proprie qualità personali.