CONTRATTI – LOCAZIONE - Vendita dell’immobile – Cessione –
Senza consenso del conduttore – Azione di sfratto – Per finita locazione – Dopo
la scadenza del contratto - Sussiste.
Deve essere
ribadito il principio secondo cui, in mancanza di contraria volontà dei
contraenti, la vendita dell’immobile locato determina di diritto la cessione
del contratto di locazione al terzo acquirente, senza necessità del consenso
del conduttore, anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data
anteriore alla vendita: ne consegue che ben può l’acquirente esercitare anche
l’azione di sfratto per finita locazione, ai sensi dell’articolo 657 c.p.c.,
così come avrebbe potuto il cedente e locatore originario intimare lo sfratto,
con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto.