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* Cassazione, sentenza 16 aprile 2015, n. 7696, sez. III civile

CONTRATTI – LOCAZIONE - Vendita dell’immobile – Cessione – Senza consenso del conduttore – Azione di sfratto – Per finita locazione – Dopo la scadenza del contratto - Sussiste.

Deve essere ribadito il principio secondo cui, in mancanza di contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina di diritto la cessione del contratto di locazione al terzo acquirente, senza necessità del consenso del conduttore, anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data anteriore alla vendita: ne consegue che ben può l’acquirente esercitare anche l’azione di sfratto per finita locazione, ai sensi dell’articolo 657 c.p.c., così come avrebbe potuto il cedente e locatore originario intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto.