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Cassazione, sentenza 18 marzo 2010, n. 6558, sez. II civile

I) Contratti in genere – Requisiti (elementi del contratto) – Accordo delle parti – Condizioni generali di contratto – Necessità di specifica approvazione scritta – Clausole vessatorie ed onerose - Caparra confirmatoria e penitenziale - Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo per il recesso e l'inadempimento - Natura vessatoria - Esclusione - Obbligo di specifica approvazione - Esclusione.

In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1341, 1342, 1373, 1385 e 1386.

Massime precedenti Conformi: n. 1168 del 2004, n. 20744 del 2004.

Massime precedenti Vedi: n. 23965 del 2004.

II) Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Recesso unilaterale - Art. 1373, terzo comma, cod. civ. - Recesso dietro corrispettivo - Finalità simile a quella della caparra penitenziale - Esercizio del recesso - Valutazione sulla addebitabilità - Necessità - Esclusione - Condanna al pagamento della somma - Obbligo per il giudice - Sussistenza.

L'istituto della c.d. "multa penitenziale" previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente; ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1373, 1385 e 1386.

Massime precedenti Vedi: n. 11946 del 1993, n. 12860 del 1993, n. 1183 del 2007.