OBBLIGAZIONI
E CONTRATTI - Trattative e responsabilità precontrattuale – Certificato di
abitabilità.
Nel
periodo tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la data convenuta per
la stipula del rogito definitivo, le parti hanno l'obbligo di comportarsi
secondo buona fede e correttezza e, conseguentemente, sono tenute a comunicare
all'altra parte qualsiasi circostanza impediva alla definizione dell'affare. Il
promittente acquirente ha dunque il dovere di richiedere alla controparte la
documentazione necessaria alla conclusione dell'affare e, nel caso in cui non
sia intenzionato ad addivenire al rogito, è tenuto a manifestare questa sua
volontà.
(Nella
vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità
costituisce inquisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a
incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la ma funzione
economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra
inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”, adducibile da
parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., o
come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a
meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità
o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza:
ne consegue che è legittimo il recesso dal preliminare dal contratto
preliminare di compravendita dell’immobile risultato privo del certificato di
abitabilità).