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Cassazione, sentenza 18 marzo 2014, n. 6203, sez. III civile

COMODATO - DURATA - Comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario - Comodato precario - Esclusione - Comodato a termine - Configurabilità - Fondamento Fattispecie.

La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" ed incerto il "quando", atteso che, con l'inserimento di un elemento accidentale per l'individuazione della precisa durata (nella specie, la massima possibile, ossia per tutta la durata della vita del beneficiario), il comodante ha limitato la possibilità di recuperare, quando voglia, la disponibilità materiale dell'immobile, rafforzando, al contempo, la posizione del comodatario, a cui viene garantito il godimento per tutto il tempo individuato. Ne consegue che, in tale evenienza, il comodante o i suoi eredi possono sciogliersi dal contratto soltanto nelle ipotesi di cui agli artt. 1804, terzo comma, 1809 e 1811 cod. civ. e non liberamente come avviene nel comodato precario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, art. 1809, art. 1810 e art. 1811

Massime precedenti Vedi: N. 8548 del 2008