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* Cassazione, sentenza 18 marzo 2014, n. 6203, sez. III civile

CONTRATTI – COMODATO - A vita - A termine – Risoluzione – Domanda di restituzione – Natura precaria – Esclusione – Fondamento.

Deve escludersi che il comodato dell’immobile concesso a vita possa ritenersi precario laddove il termine del contratto esiste, per quanto prolungato per tutta l’esistenza del beneficiario, dovendo dunque ritenersi il termine certo nell’an e incerto nel quando, ed escludersi che il comodante possa rientrare nella disponibilità del bene con la sola richiesta di restituzione risultando invece necessario all’uopo un grave inadempimento del comodatario o un comprovato bisogno improvviso del comodante.