CONTRATTI
IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE - Portata del criterio -
Fattispecie relativa a vendita con clausola di servitù.
In
tema di interpretazione del contratto (nella specie, vendita con clausola di
servitù), la buona fede esclude significati unilaterali o contrastanti con
l'affidamento dell'uomo medio.
(Nella
specie, in relazione ad una convenzione costitutiva di una servitù di
passaggio, inserita nel più ampio contesto di un atto di vendita con il quale
il proprietario di un fondo, in origine unico, aveva alienato parte di esso a
terzi, assumeva rilievo il significato letterale dell'atto, che, contro il
principio "nemini res sua servit", costituiva sul fondo venduto una
servitù di passaggio "in favore del compratore", anziché del
venditore).
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1058, art. 1362 e art. 1366
Massime
precedenti Vedi: N. 5239 del 2004, N. 14088 del 2010